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Lo Statuto

Allegato “A” alla raccolta n.16.276#

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STATUTO DEL “CONSORZIO ITALIANO PROPRIETARI

DI CAMPI DA GOLF”

ARTICOLO 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

É costituito un Consorzio denominato

“CONSORZIO ITALIANO PROPRIETARI DI CAMPI DA GOLF”

siglabile “GOLFIMPRESA” oppure “

EGCOA ITALY”.

ARTICOLO 2. SEDE LEGALE

Il Consorzio ha sede legale

presso il GOLF Club rappresentato dal Presidente del Consiglio

Direttivo pro tempore in carica.

L’assemblea dei consorziati, nei modi di legge, potrà istituire e cessare sedi secondarie e

dipendenze in genere, sia in Italia che all’estero.

ARTICOLO 3. DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo

proroga od anticipato scioglimento deliberato dell’assemblea dei consorziati.

ARTICOLO 4. SCOPO

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Esso si propone di promuovere, coordinare e tutelare tutte le attività commerciali e di qualunque

altro tipo o forma giuridica che svolgono direttamente l’attività di gestione di impianti

sportivi adibiti alla pratica del “GOLF”, sui quali vantino diritto di proprietà’ od altro

diritto di godimento.

In particolare il Consorzio si propone di svolgere a favore dei Consorziati:

·

un’attività di rappresentanza e tutela degli interessi dei propri consorziati di fronte ai

terzi, in occasione di riunioni, dibattiti ed incontri di qualsivoglia natura; a titolo

esemplificativo, il Consorzio dovrà rappresentare e tutelare i propri consorziati nei

rapporti con gli Enti Pubblici, con gli Enti Istituzionali, con la Federazione, con

eventuali Comitati, Commissioni, ecc…;

·

un’attività di informazione ed assistenza nel settore delle innovazioni tecnologiche, in

quello gestionale ed amministrativo (in materia fiscale e civilistica), di aggiornamento

sulle eventuali modifiche o novità riguardanti normative di interesse comune;

·

un servizio di assistenza e consulenza finalizzato alla risoluzione di eventuali

problematiche connesse all’attività svolta dai Consorziati;

·

lo svolgimento coordinato di trattative finalizzate all’ottenimento di condizioni

contrattuali particolarmente vantaggiose rispetto alle offerte dei mercati.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l’attività del Consorzio consisterà nel:

nPromuovere trattative per l’acquisto di merci, attrezzature, macchinari e quant’altro, a

seguito di formali richieste da parte di tutti o di alcuni consorziati;

nOrganizzare e gestire corsi di formazione ed aggiornamento a favore dei consorziati e/o

promossi dai consorziati a favore di terzi;

noperazioni di collegamento, di rappresentanza e di mediazione, a vantaggio prevalente dei

consorziati, con società ed enti ubicati sia in Italia che all’estero;

nsvolgimento di attività promozionali, anche mediante l’organizzazione di esposizioni, mostre

o fiere e di qualunque iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione ed alla divulgazione

dell’attività golfistica.

Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari ritenute

necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo consortile; compiere tutti gli atti e

stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dello scopo

consortile; assumere sia direttamente che indirettamente, in via non prevalente e non nei

confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi o

altri organismi, sia in Italia che all’estero, aventi oggetto analogo, connesso o complementare

al proprio.

Resta salva l’osservanza delle norme vigenti per l’esercizio delle attività per le quali la legge

richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed, in particolare, sono espressamente escluse:

l’attività riservata agli iscritti in Albi professionali; la sollecitazione del pubblico

risparmio ai sensi dell’articolo 18 della Legge numero 216/74 e successive modificazioni;

l’esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all’articolo

106 – comma 1° del D.L.vo 1° settembre 1993 numero 385; l’esercizio delle attività di cui alla

Legge 2 gennaio 1991 – numero 1; l’erogazione del credito al consumo neppure nell’ambito dei

propri consorziati; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l’attività assicurativa e tutte le

attività vietate dalla presente e futura legislazione.

ARTICOLO 5. CONSORZIATI

Al Consorzio possono aderire le imprese commerciali e di qualunque altro tipo o forma giuridica

(società, imprese individuali ed enti aventi nature giuridiche diverse) che svolgono direttamente

l’attività di gestione di impianti sportivi adibiti alla pratica del “GOLF”, sui quali vantino

diritto di proprietà od altro diritto di godimento.

Possono entrare a far parte del Consorzio imprese anche estere che, a insindacabile giudizio

dell’Assemblea dei consorziati, siano in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo

consortile.

Possono entrare a far parte del Consorzio gli imprenditori che non eccedano i limiti dimensionali

previsti dall’art. 3 della Legge 21 maggio 1981 – n. 240.

Possono altresì essere ammessi, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, altri soggetti,

pubblici o privati, che possano contribuire, ad insindacabile giudizio dell’Assemblea dei

Consorziati, alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.

ARTICOLO 6. AMMISSIONE DEI CONSORZIATI

Per l’ammissione al Consorzio, i richiedenti devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo.

Nella domanda, l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere esaurientemente informato in

merito alle norme statutarie ed alle delibere adottate dagli organi consortili, accettando ed

avallando quanto disposto e disciplinato dai sopra citati documenti fino alla data della suddetta

domanda di ammissione.

Il richiedente neo-consorziato, in quanto ammesso nella partecipazione al Consorzio, é tenuto al

versamento della quota di partecipazione e degli eventuali altri oneri a suo carico, entro 30

giorni dalla data di ricevimento della lettera, inviata a mezzo raccomandata A.R., con la quale

il Consorzio comunica il favorevole accoglimento della domanda di ammissione e sulla quale viene

analiticamente dettagliato l’importo da versare sopra citato.

Il domicilio dei Consorziati per ogni rapporto con il Consorzio é quello risultante dal libro dei

Consorziati.

In caso di trasferimento della quota di partecipazione al Consorzio, per causa di morte o per

atto tra vivi, l’avente causa, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del presente Statuto,

subentra nei contratti, nella situazione finanziaria, nelle eventuali obbligazioni assunte ed in

tutti i rapporti in essere, alla data di trasferimento della proprietà della quota di

partecipazione, tra il “de cuius” od il cedente, il Consorzio o i consorziati. Ai sensi

dell’articolo 2610, comma II del Codice Civile in caso di trasferimento dell’azienda di un

consorziato per atto fra vivi, il Consiglio Direttivo potrà deliberare, se sussiste una giusta

causa, entro un mese dalla notizia del trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal Consorzio.

ARTICOLO 7. OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Ciascun consorziato, pur conservando la propria singola capacità contrattuale, potrà partecipare

alle operazioni di acquisto di beni e di servizi che il Consorzio proporrà ai propri consorziati,

nello svolgimento della propria attività in osservanza di quanto disposto dal presente statuto.

Ciascun consorziato dovrà inoltre entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta, versare al

Consorzio i contributi finanziari come previsto nell’atto costitutivo (ex art. 2614 – 1° comma

del Codice Civile), pagare le eventuali penalità, rimborsare le spese sostenute dal Consorzio

nell’interesse dei consorziati, risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per

proprie inadempienze.

I consorziati non potranno recare molestia o turbative all’attività svolta dal Consorzio.

Il Consorzio opererà utilizzando preferibilmente attrezzature, beni e strutture tecniche ed

organizzative di sua proprietà’ o concessi in uso al Consorzio stesso da parte dei consorziati.

Le attività, per le quali il Consorzio assumerà obbligazioni verso terzi, ed in particolare

quelle aventi per oggetto gli acquisti e/o le vendite, saranno effettuate in nome e per conto dei

consorziati che avranno manifestato la propria adesione mediante sottoscrizione di apposita

dichiarazione e che avranno soddisfatto le richieste ed avranno adempiuto a quanto disposto dal

Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ARTICOLO 8. FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI, CORRISPETTIVI

Il Fondo Consortile ammonta inizialmente alla somma dei contributi iniziali versati dai

consorziati “fondatori”.

La quota di partecipazione al Consorzio consiste nel contributo versato a favore del Fondo

Consortile.

Il contributo é determinato dall’Assemblea dei Consorziati.

Detto contributo deve essere versato secondo le modalità previste dall’art. 6 del presente

statuto.

I consorziati parteciperanno alle spese del Consorzio mediante il versamento di un contributo

quantificato annualmente dall’Assemblea dei Consorziati in misura paritetica tra i Consorziati.

Inoltre i consorziati dovranno versare a consuntivo un contributo determinato in misura

proporzionale all’utilizzo dei servizi consortili ed alla propria partecipazione alle singole

iniziative che il Consorzio proporrà ai consorziati stessi.

I contributi annuali dovranno essere versati su richiesta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il

primo esercizio decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo e terminerà il

trentuno dicembre 2003.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere una Situazione Patrimoniale da

presentare all’Assemblea dei consorziati per l’approvazione entro il giorno 20 del mese di

febbraio dell’anno successivo. Detta Situazione Patrimoniale dovrà essere depositata entro due

mesi dalla chiusura dell’esercizio presso l’Ufficio del Registro delle Imprese competente a cura

del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art.2615 bis del Codice Civile.

L’eventuale residuo attivo risultante dalla Situazione Patrimoniale dovrà essere destinato al

fondo consortile.

ARTICOLO 10. ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

– l’Assemblea dei consorziati

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente ed il Vice-Presidente

– il Collegio dei Revisori (qualora nominato)

ARTICOLO 11. L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Ogni consorziato, che interviene in Assemblea ai sensi dell’articolo 12 del presente Statuto, ha

diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie

per le quali il presente statuto disponga diversamente.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario e redatto su apposito libro.

L’Assemblea delibera in merito ai seguenti argomenti:

a) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, conferendo loro i poteri e determinando i

relativi compensi;

b) l’approvazione della Situazione Patrimoniale redatta alla data di chiusura di ogni

esercizio dal Consiglio Direttivo;

c) la determinazione del contributo annuale, e quello iniziale per i neo consorziati, da

versare al fondo consortile da parte dei consorziati;

d) la determinazione delle modalità e delle metodologie di massima che il Consiglio Direttivo

dovrà adottare nello svolgimento dell’attività consortile;

e) la nomina del/dei liquidatore/i, conferendone i poteri;

f) le modifiche al presente statuto, validamente deliberate con il voto favorevole dei tre

quarti dei consorziati intervenuti all’Assemblea.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata A.R.,

contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione, da inviarsi almeno 8

giorni prima di quello fissato per l’adunanza, al domicilio dei consorziati risultante dal Libro

dei Consorziati.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l’assemblea si considera regolarmente

costituita in forma totalitaria qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 2366 – 3°

comma del Codice Civile.

Le assemblee potranno riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

ARTICOLO 12. INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i consorziati iscritti nel Libro dei Consorziati ed in

regola con il pagamento delle quote.

Ogni consorziato che ne abbia diritto può intervenire all’Assemblea di persona, mediante i legali

rappresentanti delle società consorziate o farsi rappresentare da terzi mediante sottoscrizione

di apposita delega rilasciata ai sensi dell’art. 2372 del Codice Civile.

Ogni partecipante all’Assemblea non può rappresentare più di tre altri consorziati.

ARTICOLO 13. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri e, tra di essi, un Presidente ed un

Vice-Presidente. I membri del Consiglio Direttivo possono essere persone fisiche consorziate,

legali rappresentanti di società consorziate oppure persone fisiche non consorziate.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo dovranno essere nominati tra i rappresentanti o

titolari di imprese che gestiscono impianti sportivi da Golf regolamentari.

Il Presidente ed il Vice-Presidente, se non sono nominati dall’Assemblea dei Consorziati, sono

eletti dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea dei Consorziati, la quale

conferisce loro i poteri necessari per l’esecuzione del suddetto mandato, da esercitarsi in forma

collegiale o singolarmente, in funzione delle rispettive cariche ricoperte.

Al Presidente ed al Vice-Presidente spettano la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai

terzi ed in giudizio e la firma sociale in forma libera e disgiunta, salvo quanto deliberato

dall’Assemblea dei Consorziati in sede di nomina.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Presidente

dura in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo é competente in merito ai seguenti argomenti:

a)la redazione della Situazione Patrimoniale al termine di ogni esercizio;

b) il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti dei poteri

conferiti in occasione della nomina, salvo quelli riservati per legge o disposizione del

presente statuto, all’Assemblea dei consorziati;

c) l’ammissione di nuovi consorziati e l’esclusione degli stessi consorziati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere convocate dal Presidente o dal Vice-

Presidente mediante lettera contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di

convocazione, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., a mezzo e-mail o a mezzo fax, almeno otto

giorni prima di quello fissato per la riunione stessa. In mancanza delle sopraccitate formalità

di convocazione, si riterranno valide le riunioni alle quali sono presenti tutti i membri del

Consiglio Direttivo in carica, il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

ARTICOLO 14. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Sono demandati al Presidente ed al Vice-Presidente i seguenti compiti e funzioni:

a) convocare e presiedere le assemblee dei consorziati e le riunioni del Consiglio Direttivo;

b) dare disposizioni per l’esecuzione delle delibere approvate dall’Assemblea dei consorziati;

c) vigilare sulla tenuta e conservazione dei documenti, dei registri e dei libri sociali del

Consorzio;

d) assumere personale dipendente del Consorzio e/o incaricare lavoratori autonomi, compresi

eventuali direttore, funzionari e responsabili di settore; concordando gli eventuali orari, le

rispettive mansioni da svolgere ed i relativi compensi e retribuzioni;

e) nominare professionisti nei giudizi attivi o passivi di cui il Consorzio è parte.

Il tutto nei limiti dei poteri e del budget di previsione deliberato dall’Assemblea dei

Consorziati.

ARTICOLO 15. COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, qualora nominato, si compone di tre membri scelti negli Albi o Ruoli

indicati dalla normativa vigente, nominati dall’Assemblea dei consorziati, la quale nomina anche

il Presidente del Collegio e determina i relativi emolumenti.

Al Collegio dei Revisori, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile che

disciplinano il Collegio Sindacale in materia di società per azioni.

ARTICOLO 16. REGOLAMENTO INTERNO

L’Assemblea dei consorziati potrà redigere un regolamento interno al fine di disciplinare quanto

necessario per svolgimento dell’attività consortile e non previsto dal presente statuto.

ARTICOLO 17. RECESSO DEL CONSORZIATO

Il consorziato ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal Consorzio inviando comunicazione

al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R..

Il recesso avrà efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.

ARTICOLO 18. ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del consorziato nei seguenti casi:

– si sia reso insolvente;

– non abbia ottemperato alle disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento

interno (se in essere);

– sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

– non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;

– abbia perso anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto.

L’esclusione deve essere comunicata al consorziato mediante lettera raccomandata A.R. da inviare

entro 15 giorni dalla data della delibera del Consiglio Direttivo di esclusione.

La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale previsto all’art.21 del

presente statuto. L’impugnazione ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi 30 giorni

senza che la delibera sia stata impugnata, essa diviene operante.

ARTICOLO 19. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL CONSORZIATO USCENTE ED ACCRESCIMENTO DELLA QUOTA

La quota di partecipazione al Consorzio non é cedibile.

Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del consorziato uscente accresce

proporzionalmente quelle degli altri consorziati.

Restano salvi i diritti e gli obblighi del consorziato recesso o escluso verso il Consorzio

assunti precedentemente allo scioglimento del rapporto consortile.

ARTICOLO 20. SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento del Consorzio l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i

poteri.

Al termine della liquidazione l’eventuale somma disponibile nel fondo consortile sarà distribuita

a favore dei consorziati in proporzione alle rispettive partecipazioni.

ARTICOLO 21. CONTROVERSIE

Le controversie che potranno sorgere tra i consorziati ed il Consorzio, tra i consorziati, ovvero

tra i consorziati, gli amministratori e/o i liquidatori, saranno decise da un Collegio costituito

da tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dalle parti od

in difetto dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

La parte procedente nominerà il proprio arbitro e lo comunicherà per raccomandata con avviso di

ricevimento alla controparte che dovrà provvedere alla nomina del proprio nei successivi venti

giorni, con analoga comunicazione.

In difetto si renderanno applicabili le norme di cui al comma II dell’art. 810 C.p.c..

Il Collegio arbitrale così composto, giudicherà svincolato da ogni formalità di procedura, nei

successivi sessanta giorni, con volontà sostitutiva di quella delle parti; deciderà a maggioranza

restando quindi ininfluente l’assenza di un arbitro.

ARTICOLO 22. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di

legge in materia.

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FIRMATO Alberto SCHELLINO

FIRMATO FILIPPO SALVO (SIGILLO)

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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

BUCCINASCO, lì 16 MARZO 2009.