Allegato “A” alla raccolta n.16.276#
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STATUTO DEL “CONSORZIO ITALIANO PROPRIETARI
DI CAMPI DA GOLF”
ARTICOLO 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
É costituito un Consorzio denominato
“CONSORZIO ITALIANO PROPRIETARI DI CAMPI DA GOLF”
siglabile “GOLFIMPRESA” oppure “
EGCOA ITALY”.
ARTICOLO 2. SEDE LEGALE
Il Consorzio ha sede legale
presso il GOLF Club rappresentato dal Presidente del Consiglio
Direttivo pro tempore in carica.
L’assemblea dei consorziati, nei modi di legge, potrà istituire e cessare sedi secondarie e
dipendenze in genere, sia in Italia che all’estero.
ARTICOLO 3. DURATA
Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo
proroga od anticipato scioglimento deliberato dell’assemblea dei consorziati.
ARTICOLO 4. SCOPO
Il Consorzio non ha scopo di lucro.
Esso si propone di promuovere, coordinare e tutelare tutte le attività commerciali e di qualunque
altro tipo o forma giuridica che svolgono direttamente l’attività di gestione di impianti
sportivi adibiti alla pratica del “GOLF”, sui quali vantino diritto di proprietà’ od altro
diritto di godimento.
In particolare il Consorzio si propone di svolgere a favore dei Consorziati:
·
un’attività di rappresentanza e tutela degli interessi dei propri consorziati di fronte ai
terzi, in occasione di riunioni, dibattiti ed incontri di qualsivoglia natura; a titolo
esemplificativo, il Consorzio dovrà rappresentare e tutelare i propri consorziati nei
rapporti con gli Enti Pubblici, con gli Enti Istituzionali, con la Federazione, con
eventuali Comitati, Commissioni, ecc…;
·
un’attività di informazione ed assistenza nel settore delle innovazioni tecnologiche, in
quello gestionale ed amministrativo (in materia fiscale e civilistica), di aggiornamento
sulle eventuali modifiche o novità riguardanti normative di interesse comune;
·
un servizio di assistenza e consulenza finalizzato alla risoluzione di eventuali
problematiche connesse all’attività svolta dai Consorziati;
·
lo svolgimento coordinato di trattative finalizzate all’ottenimento di condizioni
contrattuali particolarmente vantaggiose rispetto alle offerte dei mercati.
A titolo esemplificativo e non limitativo, l’attività del Consorzio consisterà nel:
nPromuovere trattative per l’acquisto di merci, attrezzature, macchinari e quant’altro, a
seguito di formali richieste da parte di tutti o di alcuni consorziati;
nOrganizzare e gestire corsi di formazione ed aggiornamento a favore dei consorziati e/o
promossi dai consorziati a favore di terzi;
noperazioni di collegamento, di rappresentanza e di mediazione, a vantaggio prevalente dei
consorziati, con società ed enti ubicati sia in Italia che all’estero;
nsvolgimento di attività promozionali, anche mediante l’organizzazione di esposizioni, mostre
o fiere e di qualunque iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione ed alla divulgazione
dell’attività golfistica.
Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari ritenute
necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo consortile; compiere tutti gli atti e
stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dello scopo
consortile; assumere sia direttamente che indirettamente, in via non prevalente e non nei
confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi o
altri organismi, sia in Italia che all’estero, aventi oggetto analogo, connesso o complementare
al proprio.
Resta salva l’osservanza delle norme vigenti per l’esercizio delle attività per le quali la legge
richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed, in particolare, sono espressamente escluse:
l’attività riservata agli iscritti in Albi professionali; la sollecitazione del pubblico
risparmio ai sensi dell’articolo 18 della Legge numero 216/74 e successive modificazioni;
l’esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all’articolo
106 – comma 1° del D.L.vo 1° settembre 1993 numero 385; l’esercizio delle attività di cui alla
Legge 2 gennaio 1991 – numero 1; l’erogazione del credito al consumo neppure nell’ambito dei
propri consorziati; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l’attività assicurativa e tutte le
attività vietate dalla presente e futura legislazione.
ARTICOLO 5. CONSORZIATI
Al Consorzio possono aderire le imprese commerciali e di qualunque altro tipo o forma giuridica
(società, imprese individuali ed enti aventi nature giuridiche diverse) che svolgono direttamente
l’attività di gestione di impianti sportivi adibiti alla pratica del “GOLF”, sui quali vantino
diritto di proprietà od altro diritto di godimento.
Possono entrare a far parte del Consorzio imprese anche estere che, a insindacabile giudizio
dell’Assemblea dei consorziati, siano in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo
consortile.
Possono entrare a far parte del Consorzio gli imprenditori che non eccedano i limiti dimensionali
previsti dall’art. 3 della Legge 21 maggio 1981 – n. 240.
Possono altresì essere ammessi, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, altri soggetti,
pubblici o privati, che possano contribuire, ad insindacabile giudizio dell’Assemblea dei
Consorziati, alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.
ARTICOLO 6. AMMISSIONE DEI CONSORZIATI
Per l’ammissione al Consorzio, i richiedenti devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo.
Nella domanda, l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere esaurientemente informato in
merito alle norme statutarie ed alle delibere adottate dagli organi consortili, accettando ed
avallando quanto disposto e disciplinato dai sopra citati documenti fino alla data della suddetta
domanda di ammissione.
Il richiedente neo-consorziato, in quanto ammesso nella partecipazione al Consorzio, é tenuto al
versamento della quota di partecipazione e degli eventuali altri oneri a suo carico, entro 30
giorni dalla data di ricevimento della lettera, inviata a mezzo raccomandata A.R., con la quale
il Consorzio comunica il favorevole accoglimento della domanda di ammissione e sulla quale viene
analiticamente dettagliato l’importo da versare sopra citato.
Il domicilio dei Consorziati per ogni rapporto con il Consorzio é quello risultante dal libro dei
Consorziati.
In caso di trasferimento della quota di partecipazione al Consorzio, per causa di morte o per
atto tra vivi, l’avente causa, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del presente Statuto,
subentra nei contratti, nella situazione finanziaria, nelle eventuali obbligazioni assunte ed in
tutti i rapporti in essere, alla data di trasferimento della proprietà della quota di
partecipazione, tra il “de cuius” od il cedente, il Consorzio o i consorziati. Ai sensi
dell’articolo 2610, comma II del Codice Civile in caso di trasferimento dell’azienda di un
consorziato per atto fra vivi, il Consiglio Direttivo potrà deliberare, se sussiste una giusta
causa, entro un mese dalla notizia del trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal Consorzio.
ARTICOLO 7. OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI
Ciascun consorziato, pur conservando la propria singola capacità contrattuale, potrà partecipare
alle operazioni di acquisto di beni e di servizi che il Consorzio proporrà ai propri consorziati,
nello svolgimento della propria attività in osservanza di quanto disposto dal presente statuto.
Ciascun consorziato dovrà inoltre entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta, versare al
Consorzio i contributi finanziari come previsto nell’atto costitutivo (ex art. 2614 – 1° comma
del Codice Civile), pagare le eventuali penalità, rimborsare le spese sostenute dal Consorzio
nell’interesse dei consorziati, risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per
proprie inadempienze.
I consorziati non potranno recare molestia o turbative all’attività svolta dal Consorzio.
Il Consorzio opererà utilizzando preferibilmente attrezzature, beni e strutture tecniche ed
organizzative di sua proprietà’ o concessi in uso al Consorzio stesso da parte dei consorziati.
Le attività, per le quali il Consorzio assumerà obbligazioni verso terzi, ed in particolare
quelle aventi per oggetto gli acquisti e/o le vendite, saranno effettuate in nome e per conto dei
consorziati che avranno manifestato la propria adesione mediante sottoscrizione di apposita
dichiarazione e che avranno soddisfatto le richieste ed avranno adempiuto a quanto disposto dal
Consiglio Direttivo con apposita delibera.
ARTICOLO 8. FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI, CORRISPETTIVI
Il Fondo Consortile ammonta inizialmente alla somma dei contributi iniziali versati dai
consorziati “fondatori”.
La quota di partecipazione al Consorzio consiste nel contributo versato a favore del Fondo
Consortile.
Il contributo é determinato dall’Assemblea dei Consorziati.
Detto contributo deve essere versato secondo le modalità previste dall’art. 6 del presente
statuto.
I consorziati parteciperanno alle spese del Consorzio mediante il versamento di un contributo
quantificato annualmente dall’Assemblea dei Consorziati in misura paritetica tra i Consorziati.
Inoltre i consorziati dovranno versare a consuntivo un contributo determinato in misura
proporzionale all’utilizzo dei servizi consortili ed alla propria partecipazione alle singole
iniziative che il Consorzio proporrà ai consorziati stessi.
I contributi annuali dovranno essere versati su richiesta del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il
primo esercizio decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo e terminerà il
trentuno dicembre 2003.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere una Situazione Patrimoniale da
presentare all’Assemblea dei consorziati per l’approvazione entro il giorno 20 del mese di
febbraio dell’anno successivo. Detta Situazione Patrimoniale dovrà essere depositata entro due
mesi dalla chiusura dell’esercizio presso l’Ufficio del Registro delle Imprese competente a cura
del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art.2615 bis del Codice Civile.
L’eventuale residuo attivo risultante dalla Situazione Patrimoniale dovrà essere destinato al
fondo consortile.
ARTICOLO 10. ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
– l’Assemblea dei consorziati
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente ed il Vice-Presidente
– il Collegio dei Revisori (qualora nominato)
ARTICOLO 11. L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
Ogni consorziato, che interviene in Assemblea ai sensi dell’articolo 12 del presente Statuto, ha
diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie
per le quali il presente statuto disponga diversamente.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario e redatto su apposito libro.
L’Assemblea delibera in merito ai seguenti argomenti:
a) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, conferendo loro i poteri e determinando i
relativi compensi;
b) l’approvazione della Situazione Patrimoniale redatta alla data di chiusura di ogni
esercizio dal Consiglio Direttivo;
c) la determinazione del contributo annuale, e quello iniziale per i neo consorziati, da
versare al fondo consortile da parte dei consorziati;
d) la determinazione delle modalità e delle metodologie di massima che il Consiglio Direttivo
dovrà adottare nello svolgimento dell’attività consortile;
e) la nomina del/dei liquidatore/i, conferendone i poteri;
f) le modifiche al presente statuto, validamente deliberate con il voto favorevole dei tre
quarti dei consorziati intervenuti all’Assemblea.
Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata A.R.,
contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione, da inviarsi almeno 8
giorni prima di quello fissato per l’adunanza, al domicilio dei consorziati risultante dal Libro
dei Consorziati.
In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l’assemblea si considera regolarmente
costituita in forma totalitaria qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 2366 – 3°
comma del Codice Civile.
Le assemblee potranno riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.
ARTICOLO 12. INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i consorziati iscritti nel Libro dei Consorziati ed in
regola con il pagamento delle quote.
Ogni consorziato che ne abbia diritto può intervenire all’Assemblea di persona, mediante i legali
rappresentanti delle società consorziate o farsi rappresentare da terzi mediante sottoscrizione
di apposita delega rilasciata ai sensi dell’art. 2372 del Codice Civile.
Ogni partecipante all’Assemblea non può rappresentare più di tre altri consorziati.
ARTICOLO 13. CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri e, tra di essi, un Presidente ed un
Vice-Presidente. I membri del Consiglio Direttivo possono essere persone fisiche consorziate,
legali rappresentanti di società consorziate oppure persone fisiche non consorziate.
La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo dovranno essere nominati tra i rappresentanti o
titolari di imprese che gestiscono impianti sportivi da Golf regolamentari.
Il Presidente ed il Vice-Presidente, se non sono nominati dall’Assemblea dei Consorziati, sono
eletti dal Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea dei Consorziati, la quale
conferisce loro i poteri necessari per l’esecuzione del suddetto mandato, da esercitarsi in forma
collegiale o singolarmente, in funzione delle rispettive cariche ricoperte.
Al Presidente ed al Vice-Presidente spettano la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai
terzi ed in giudizio e la firma sociale in forma libera e disgiunta, salvo quanto deliberato
dall’Assemblea dei Consorziati in sede di nomina.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Presidente
dura in carica due anni.
Il Consiglio Direttivo é competente in merito ai seguenti argomenti:
a)la redazione della Situazione Patrimoniale al termine di ogni esercizio;
b) il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti dei poteri
conferiti in occasione della nomina, salvo quelli riservati per legge o disposizione del
presente statuto, all’Assemblea dei consorziati;
c) l’ammissione di nuovi consorziati e l’esclusione degli stessi consorziati.
Le riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere convocate dal Presidente o dal Vice-
Presidente mediante lettera contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di
convocazione, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., a mezzo e-mail o a mezzo fax, almeno otto
giorni prima di quello fissato per la riunione stessa. In mancanza delle sopraccitate formalità
di convocazione, si riterranno valide le riunioni alle quali sono presenti tutti i membri del
Consiglio Direttivo in carica, il Presidente ed il Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.
ARTICOLO 14. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Sono demandati al Presidente ed al Vice-Presidente i seguenti compiti e funzioni:
a) convocare e presiedere le assemblee dei consorziati e le riunioni del Consiglio Direttivo;
b) dare disposizioni per l’esecuzione delle delibere approvate dall’Assemblea dei consorziati;
c) vigilare sulla tenuta e conservazione dei documenti, dei registri e dei libri sociali del
Consorzio;
d) assumere personale dipendente del Consorzio e/o incaricare lavoratori autonomi, compresi
eventuali direttore, funzionari e responsabili di settore; concordando gli eventuali orari, le
rispettive mansioni da svolgere ed i relativi compensi e retribuzioni;
e) nominare professionisti nei giudizi attivi o passivi di cui il Consorzio è parte.
Il tutto nei limiti dei poteri e del budget di previsione deliberato dall’Assemblea dei
Consorziati.
ARTICOLO 15. COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori, qualora nominato, si compone di tre membri scelti negli Albi o Ruoli
indicati dalla normativa vigente, nominati dall’Assemblea dei consorziati, la quale nomina anche
il Presidente del Collegio e determina i relativi emolumenti.
Al Collegio dei Revisori, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile che
disciplinano il Collegio Sindacale in materia di società per azioni.
ARTICOLO 16. REGOLAMENTO INTERNO
L’Assemblea dei consorziati potrà redigere un regolamento interno al fine di disciplinare quanto
necessario per svolgimento dell’attività consortile e non previsto dal presente statuto.
ARTICOLO 17. RECESSO DEL CONSORZIATO
Il consorziato ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal Consorzio inviando comunicazione
al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R..
Il recesso avrà efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.
ARTICOLO 18. ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del consorziato nei seguenti casi:
– si sia reso insolvente;
– non abbia ottemperato alle disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento
interno (se in essere);
– sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
– non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;
– abbia perso anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto.
L’esclusione deve essere comunicata al consorziato mediante lettera raccomandata A.R. da inviare
entro 15 giorni dalla data della delibera del Consiglio Direttivo di esclusione.
La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale previsto all’art.21 del
presente statuto. L’impugnazione ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi 30 giorni
senza che la delibera sia stata impugnata, essa diviene operante.
ARTICOLO 19. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL CONSORZIATO USCENTE ED ACCRESCIMENTO DELLA QUOTA
La quota di partecipazione al Consorzio non é cedibile.
Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del consorziato uscente accresce
proporzionalmente quelle degli altri consorziati.
Restano salvi i diritti e gli obblighi del consorziato recesso o escluso verso il Consorzio
assunti precedentemente allo scioglimento del rapporto consortile.
ARTICOLO 20. SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento del Consorzio l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i
poteri.
Al termine della liquidazione l’eventuale somma disponibile nel fondo consortile sarà distribuita
a favore dei consorziati in proporzione alle rispettive partecipazioni.
ARTICOLO 21. CONTROVERSIE
Le controversie che potranno sorgere tra i consorziati ed il Consorzio, tra i consorziati, ovvero
tra i consorziati, gli amministratori e/o i liquidatori, saranno decise da un Collegio costituito
da tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dalle parti od
in difetto dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
La parte procedente nominerà il proprio arbitro e lo comunicherà per raccomandata con avviso di
ricevimento alla controparte che dovrà provvedere alla nomina del proprio nei successivi venti
giorni, con analoga comunicazione.
In difetto si renderanno applicabili le norme di cui al comma II dell’art. 810 C.p.c..
Il Collegio arbitrale così composto, giudicherà svincolato da ogni formalità di procedura, nei
successivi sessanta giorni, con volontà sostitutiva di quella delle parti; deciderà a maggioranza
restando quindi ininfluente l’assenza di un arbitro.
ARTICOLO 22. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di
legge in materia.
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FIRMATO Alberto SCHELLINO
FIRMATO FILIPPO SALVO (SIGILLO)
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
BUCCINASCO, lì 16 MARZO 2009.