Allegato “A” alla raccolta n.16.276#
STATUTO DEL “CONSORZIO ITALIANO PROPRIETARI DI CAMPI DA GOLF”
ARTICOLO 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
É costituito un Consorzio denominato “CONSORZIO ITALIANO PROPRIETARI DI CAMPI DA GOLF” siglabile “GOLFIMPRESA” oppure “EGCOA ITALY”.
ARTICOLO 2. SEDE LEGALE
Il Consorzio ha sede legale presso il GOLF Club rappresentato dal Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore in carica. L’assemblea dei consorziati, nei modi di legge, potrà istituire e cessare sedi secondarie e dipendenze in genere, sia in Italia che all’estero.
ARTICOLO 3. DURATA
Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento deliberato dell’assemblea dei consorziati.
ARTICOLO 4. SCOPO
Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di promuovere, coordinare e tutelare tutte le attività commerciali e di qualunque altro tipo o forma giuridica che svolgono direttamente l’attività di gestione di impianti sportivi adibiti alla pratica del “GOLF”, sui quali vantino diritto di proprietà’ od altro diritto di godimento.
In particolare il Consorzio si propone di svolgere a favore dei Consorziati:
- un’attività di rappresentanza e tutela degli interessi dei propri consorziati di fronte ai terzi, in occasione di riunioni, dibattiti ed incontri di qualsivoglia natura; a titolo esemplificativo, il Consorzio dovrà rappresentare e tutelare i propri consorziati nei rapporti con gli Enti Pubblici, con gli Enti Istituzionali, con la Federazione, con eventuali Comitati, Commissioni, ecc…;
- un’attività di informazione ed assistenza nel settore delle innovazioni tecnologiche, in quello gestionale ed amministrativo (in materia fiscale e civilistica), di aggiornamento sulle eventuali modifiche o novità riguardanti normative di interesse comune;
- un servizio di assistenza e consulenza finalizzato alla risoluzione di eventuali problematiche connesse all’attività svolta dai Consorziati;
- lo svolgimento coordinato di trattative finalizzate all’ottenimento di condizioni contrattuali particolarmente vantaggiose rispetto alle offerte dei mercati. A titolo esemplificativo e non limitativo, l’attività del Consorzio consisterà nel:
- Promuovere trattative per l’acquisto di merci, attrezzature, macchinari e quant’altro, a seguito di formali richieste da parte di tutti o di alcuni consorziati;
- Organizzare e gestire corsi di formazione ed aggiornamento a favore dei consorziati e/o promossi dai consorziati a favore di terzi;
- operazioni di collegamento, di rappresentanza e di mediazione, a vantaggio prevalente dei consorziati, con società ed enti ubicati sia in Italia che all’estero;
- svolgimento di attività promozionali, anche mediante l’organizzazione di esposizioni, mostre o fiere e di qualunque iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione ed alla divulgazione dell’attività golfistica.
Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo consortile; compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dello scopo consortile; assumere sia direttamente che indirettamente, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi o altri organismi, sia in Italia che all’estero, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio.
Resta salva l’osservanza delle norme vigenti per l’esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed, in particolare, sono espressamente escluse:
- l’attività riservata agli iscritti in Albi professionali; la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell’articolo 18 della Legge numero 216/74 e successive modificazioni;
- l’esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all’articolo 106 – comma 1° del D.L.vo 1° settembre 1993 numero 385; l’esercizio delle attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 – numero 1; l’erogazione del credito al consumo neppure nell’ambito dei propri consorziati;
- la raccolta del risparmio tra il pubblico, l’attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.
ARTICOLO 5. CONSORZIATI
Al Consorzio possono aderire le imprese commerciali e di qualunque altro tipo o forma giuridica (società, imprese individuali ed enti aventi nature giuridiche diverse) che svolgono direttamente l’attività di gestione di impianti sportivi adibiti alla pratica del “GOLF”, sui quali vantino diritto di proprietà od altro diritto di godimento.
Possono entrare a far parte del Consorzio imprese anche estere che, a insindacabile giudizio dell’Assemblea dei consorziati, siano in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo consortile.
Possono entrare a far parte del Consorzio gli imprenditori che non eccedano i limiti dimensionali previsti dall’art. 3 della Legge 21 maggio 1981 – n. 240.
Possono altresì essere ammessi, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, altri soggetti, pubblici o privati, che possano contribuire, ad insindacabile giudizio dell’Assemblea dei Consorziati, alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.
ARTICOLO 6. AMMISSIONE DEI CONSORZIATI
Per l’ammissione al Consorzio, i richiedenti devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda, l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere esaurientemente informato in merito alle norme statutarie ed alle delibere adottate dagli organi consortili, accettando ed avallando quanto disposto e disciplinato dai sopra citati documenti fino alla data della suddetta domanda di ammissione.
Il richiedente neo-consorziato, in quanto ammesso nella partecipazione al Consorzio, é tenuto al versamento della quota di partecipazione e degli eventuali altri oneri a suo carico, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera, inviata a mezzo raccomandata A.R., con la quale il Consorzio comunica il favorevole accoglimento della domanda di ammissione e sulla quale viene analiticamente dettagliato l’importo da versare sopra citato.
Il domicilio dei Consorziati per ogni rapporto con il Consorzio é quello risultante dal libro dei Consorziati.
In caso di trasferimento della quota di partecipazione al Consorzio, per causa di morte o per atto tra vivi, l’avente causa, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del presente Statuto, subentra nei contratti, nella situazione finanziaria, nelle eventuali obbligazioni assunte ed in tutti i rapporti in essere, alla data di trasferimento della proprietà della quota di partecipazione, tra il “de cuius” od il cedente, il Consorzio o i consorziati. Ai sensi dell’articolo 2610, comma II del Codice Civile in caso di trasferimento dell’azienda di un consorziato per atto fra vivi, il Consiglio Direttivo potrà deliberare, se sussiste una giusta causa, entro un mese dalla notizia del trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal Consorzio.
ARTICOLO 7. OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI
Ciascun consorziato, pur conservando la propria singola capacità contrattuale, potrà partecipare alle operazioni di acquisto di beni e di servizi che il Consorzio proporrà ai propri consorziati, nello svolgimento della propria attività in osservanza di quanto disposto dal presente statuto.
Ciascun consorziato dovrà inoltre entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta, versare al Consorzio i contributi finanziari come previsto nell’atto costitutivo (ex art. 2614 – 1° comma del Codice Civile), pagare le eventuali penalità, rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell’interesse dei consorziati, risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per proprie inadempienze.
I consorziati non potranno recare molestia o turbative all’attività svolta dal Consorzio.
Il Consorzio opererà utilizzando preferibilmente attrezzature, beni e strutture tecniche ed organizzative di sua proprietà’ o concessi in uso al Consorzio stesso da parte dei consorziati.
Le attività, per le quali il Consorzio assumerà obbligazioni verso terzi, ed in particolare quelle aventi per oggetto gli acquisti e/o le vendite, saranno effettuate in nome e per conto dei consorziati che avranno manifestato la propria adesione mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione e che avranno soddisfatto le richieste ed avranno adempiuto a quanto disposto dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
ARTICOLO 8. FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI, CORRISPETTIVI
Il Fondo Consortile ammonta inizialmente alla somma dei contributi iniziali versati dai consorziati “fondatori”.
La quota di partecipazione al Consorzio consiste nel contributo versato a favore del Fondo Consortile.
Il contributo é determinato dall’Assemblea dei Consorziati.
Detto contributo deve essere versato secondo le modalità previste dall’art. 6 del presente statuto.
I consorziati parteciperanno alle spese del Consorzio mediante il versamento di un contributo quantificato annualmente dall’Assemblea dei Consorziati in misura paritetica tra i Consorziati.
Inoltre i consorziati dovranno versare a consuntivo un contributo determinato in misura proporzionale all’utilizzo dei servizi consortili ed alla propria partecipazione alle singole iniziative che il Consorzio proporrà ai consorziati stessi.
I contributi annuali dovranno essere versati su richiesta del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo e terminerà il trentuno dicembre 2003.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere una Situazione Patrimoniale da presentare all’Assemblea dei consorziati per l’approvazione entro il giorno 20 del mese di febbraio dell’anno successivo. Detta Situazione Patrimoniale dovrà essere depositata entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio presso l’Ufficio del Registro delle Imprese competente a cura del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art.2615 bis del Codice Civile.
L’eventuale residuo attivo risultante dalla Situazione Patrimoniale dovrà essere destinato al fondo consortile.
ARTICOLO 10. ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
- l’Assemblea dei consorziati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed il Vice-Presidente
- il Collegio dei Revisori (qualora nominato)
ARTICOLO 11. L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
Ogni consorziato, che interviene in Assemblea ai sensi dell’articolo 12 del presente Statuto, ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto disponga diversamente.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e redatto su apposito libro.
L’Assemblea delibera in merito ai seguenti argomenti:
- a) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, conferendo loro i poteri e determinando i relativi compensi;
- b) l’approvazione della Situazione Patrimoniale redatta alla data di chiusura di ogni esercizio dal Consiglio Direttivo;
- c) la determinazione del contributo annuale, e quello iniziale per i neo consorziati, da versare al fondo consortile da parte dei consorziati;
- d) la determinazione delle modalità e delle metodologie di massima che il Consiglio Direttivo dovrà adottare nello svolgimento dell’attività consortile;
- e) la nomina del/dei liquidatore/i, conferendone i poteri;
- f) le modifiche al presente statuto, validamente deliberate con il voto favorevole dei tre quarti dei consorziati intervenuti all’Assemblea.
Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata A.R., contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione, da inviarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, al domicilio dei consorziati risultante dal Libro dei Consorziati.
In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l’assemblea si considera regolarmente costituita in forma totalitaria qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 2366 – 3° comma del Codice Civile.
Le assemblee potranno riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.
ARTICOLO 12. INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i consorziati iscritti nel Libro dei Consorziati ed in regola con il pagamento delle quote.
Ogni consorziato che ne abbia diritto può intervenire all’Assemblea di persona, mediante i legali rappresentanti delle società consorziate o farsi rappresentare da terzi mediante sottoscrizione di apposita delega rilasciata ai sensi dell’art. 2372 del Codice Civile.
Ogni partecipante all’Assemblea non può rappresentare più di tre altri consorziati.
ARTICOLO 13. CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri e, tra di essi, un Presidente ed un Vice-Presidente. I membri del Consiglio Direttivo possono essere persone fisiche consorziate, legali rappresentanti di società consorziate oppure persone fisiche non consorziate.
La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo dovranno essere nominati tra i rappresentanti o titolari di imprese che gestiscono impianti sportivi da Golf regolamentari.
Il Presidente ed il Vice-Presidente, se non sono nominati dall’Assemblea dei Consorziati, sono eletti dal Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea dei Consorziati, la quale conferisce loro i poteri necessari per l’esecuzione del suddetto mandato, da esercitarsi in forma collegiale o singolarmente, in funzione delle rispettive cariche ricoperte.
Al Presidente ed al Vice-Presidente spettano la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale in forma libera e disgiunta, salvo quanto deliberato dall’Assemblea dei Consorziati in sede di nomina.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Presidente dura in carica due anni.
Il Consiglio Direttivo é competente in merito ai seguenti argomenti:
- a) la redazione della Situazione Patrimoniale al termine di ogni esercizio
- b) il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti dei poteri conferiti in occasione della nomina, salvo quelli riservati per legge o disposizione del presente statuto, all’Assemblea dei consorziati;
- c) l’ammissione di nuovi consorziati e l’esclusione degli stessi consorziati.
Le riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere convocate dal Presidente o dal Vice-Presidente mediante lettera contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., a mezzo e-mail o a mezzo fax, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione stessa. In mancanza delle sopraccitate formalità di convocazione, si riterranno valide le riunioni alle quali sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica, il Presidente ed il Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.
ARTICOLO 14. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Sono demandati al Presidente ed al Vice-Presidente i seguenti compiti e funzioni:
- a) convocare e presiedere le assemblee dei consorziati e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) dare disposizioni per l’esecuzione delle delibere approvate dall’Assemblea dei consorziati;
- c) vigilare sulla tenuta e conservazione dei documenti, dei registri e dei libri sociali del Consorzio;
- d) assumere personale dipendente del Consorzio e/o incaricare lavoratori autonomi, compresi eventuali direttore, funzionari e responsabili di settore; concordando gli eventuali orari, le rispettive mansioni da svolgere ed i relativi compensi e retribuzioni;
- e) nominare professionisti nei giudizi attivi o passivi di cui il Consorzio è parte.
Il tutto nei limiti dei poteri e del budget di previsione deliberato dall’Assemblea dei Consorziati.
ARTICOLO 15. COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori, qualora nominato, si compone di tre membri scelti negli Albi o Ruoli indicati dalla normativa vigente, nominati dall’Assemblea dei consorziati, la quale nomina anche il Presidente del Collegio e determina i relativi emolumenti.
Al Collegio dei Revisori, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio Sindacale in materia di società per azioni.
ARTICOLO 16. REGOLAMENTO INTERNO
L’Assemblea dei consorziati potrà redigere un regolamento interno al fine di disciplinare quanto necessario per svolgimento dell’attività consortile e non previsto dal presente statuto.
ARTICOLO 17. RECESSO DEL CONSORZIATO
Il consorziato ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal Consorzio inviando comunicazione al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R..
Il recesso avrà efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.
ARTICOLO 18. ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del consorziato nei seguenti casi:
- si sia reso insolvente;
- non abbia ottemperato alle disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento interno (se in essere);
- sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto.
L’esclusione deve essere comunicata al consorziato mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 15 giorni dalla data della delibera del Consiglio Direttivo di esclusione.
La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale previsto all’art.21 del presente statuto. L’impugnazione ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata, essa diviene operante.
ARTICOLO 19. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL CONSORZIATO USCENTE ED ACCRESCIMENTO DELLA QUOTA
La quota di partecipazione al Consorzio non é cedibile.
Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del consorziato uscente accresce proporzionalmente quelle degli altri consorziati.
Restano salvi i diritti e gli obblighi del consorziato recesso o escluso verso il Consorzio assunti precedentemente allo scioglimento del rapporto consortile.
ARTICOLO 20. SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento del Consorzio l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Al termine della liquidazione l’eventuale somma disponibile nel fondo consortile sarà distribuita a favore dei consorziati in proporzione alle rispettive partecipazioni.
ARTICOLO 21. CONTROVERSIE
Le controversie che potranno sorgere tra i consorziati ed il Consorzio, tra i consorziati, ovvero tra i consorziati, gli amministratori e/o i liquidatori, saranno decise da un Collegio costituito da tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dalle parti od in difetto dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
La parte procedente nominerà il proprio arbitro e lo comunicherà per raccomandata con avviso di ricevimento alla controparte che dovrà provvedere alla nomina del proprio nei successivi venti giorni, con analoga comunicazione.
In difetto si renderanno applicabili le norme di cui al comma II dell’art. 810 C.p.c..
Il Collegio arbitrale così composto, giudicherà svincolato da ogni formalità di procedura, nei successivi sessanta giorni, con volontà sostitutiva di quella delle parti; deciderà a maggioranza restando quindi ininfluente l’assenza di un arbitro.
ARTICOLO 22. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di
legge in materia.
* – * – * – *
FIRMATO Alberto SCHELLINO
FIRMATO FILIPPO SALVO (SIGILLO)
* – * – * – *
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
BUCCINASCO, lì 16 MARZO 2009.